{"id":39,"date":"2009-11-08T12:31:39","date_gmt":"2009-11-08T11:31:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.fondazioneporpora.eu\/?p=39"},"modified":"2021-05-04T13:16:39","modified_gmt":"2021-05-04T12:16:39","slug":"cosa-sono-i-farmaci-orfani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.fondazioneporpora.eu\/?p=39","title":{"rendered":"Cosa sono i farmaci orfani"},"content":{"rendered":"<p>Un paese civile moderno non pu\u00f2 non farsi carico di curare anche i suoi membri pi\u00f9 deboli e lasciare loro la sensazione di essere abbandonati.<br \/>\nNegli Stati Uniti alla fine degli anni \u201970 si \u00e8 sviluppato un forte movimento di opinione, che voleva mettere al centro dell\u2019attenzione dell\u2019autorit\u00e0 e dell\u2019opinione pubblica il problema dei cos\u00ec detti farmaci orfani e quindi la terapia delle malattie rare.<br \/>\nQuesto termine era stato coniato da T.H. Althius; il farmaco Orfano \u00e8 quel prodotto che potenzialmente \u00e8 utile per trattare una malattia, ma non ha un mercato sufficiente a ripagare le spese del suo sviluppo, rimane perci\u00f2 senza sponsor, ORFANO appunto.<\/p>\n<h3>Il problema legislativo nazionale: i farmaci orfani<\/h3>\n<p>In Italia la politica per lo sviluppo della ricerca scientifica \u00e8 carente. Il D.L. n. 124 del 29 aprile 1998 decreta l\u2019istituzione della rete e dell\u2019esenzione delle malattie rare e promuove un\u2019indagine conoscitiva dei Registri\/Reclutamenti di malattie rare gi\u00e0 esistenti a livello locale, regionale, interregionale e nazionale.<\/p>\n<p>Rispetto alla peculiarit\u00e0 dei problemi connessi a tali patologie si prevede un\u2019azione di coordinamento delle diverse iniziative in atto promuovendo quelle volte a garantire: diagnosi appropriata e tempestiva; facilitazioni dell\u2019accesso a centri specialistici per programmi terapeutici; attivit\u00e0 di prevenzione; sostegno alla ricerca scientifica, con particolare riferimento allo sviluppo di nuove terapie. Attualmente nel nostro paese non c\u2019\u00e8 una legislazione organica per le malattie rare e soprattutto una specifica per i farmaci orfani.<\/p>\n<p>L\u2019industria produttrice di farmaci in Italia dedica in media 8-12% del fatturato alle spese di ricerca complessiva. Considerando che le spese di ricerca e sviluppo per le malattie rare ammontino a circa 50 milioni di dollari spesi in dieci anni, 700 milioni di dollari investiti complessivamente dalle ditte farmaceutiche italiane per la ricerca nel 1987 sarebbero stati teoricamente sufficienti ad assicurare lo sviluppo di 14 farmaci con caratteristiche fortemente innovative nello stesso anno. Nel complesso delle aziende farmaceutiche italiane esiste un notevole patrimonio culturale e tecnologico, eppure nessuno potrebbe sostenere che negli ultimi 10 anni siano stati messi a punto in Italia 140 farmaci con caratteristiche fortemente innovative, ma neanche 111 o 47.<\/p>\n<p>In verit\u00e0 non \u00e8 pi\u00f9 pensabile che si possa risolvere il problema a livello nazionale, ma occorre pensare ad una legge unica per la  C.E. Nel 1993  a Londra fu fondato EMEA (agenzia europea per la valutazione dei prodotti medici). Nel 1995 entr\u00f2 in vigore un nuovo sistema europeo per l\u2019autorizzazione della registrazione dei medicinali. La necessit\u00e0 di una legge europea riguarda non solo il campo dello sviluppo e della ricerca, ma anche quello dell\u2019informazione e della distribuzione dei costi.<\/p>\n<p>Un farmaco costa oggi 250-500 mila dollari e in media dalla scoperta di un principio attivo alla sua commercializzazione possono passare da 10 a 14 anni. Quando viene messo in commercio, l\u2019obiettivo \u00e8 quello di recuperare le spese e quindi rendere molto e per molto tempo, ma per definizione gli acquirenti saranno pochi (farmaci orfani per patologie orfane o rare e\/o per popolazioni con limitate risorse economiche). Molti ricercatori si occupano poco volentieri di malattie rare perch\u00e9 ci sono scarse probabilit\u00e0 di finanziamento e le cure rimangono allo stato embrionario. Nonostante siano rare, sono almeno 5.000 e costituiscono quindi un grosso peso per la Comunit\u00e0  Europea e un grosso gruppo di consumatori delle risorse della salute; ecco perch\u00e9 il loro trattamento pu\u00f2 essere un buon investimento per la collettivit\u00e0.<\/p>\n<p>Nell&#8217;ambito delle attivit\u00e0 previste dalla &#8220;Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni&#8221; operata con il Decreto legislativo n.124 del 29 aprile 1998, il Consiglio Superiore di Sanit\u00e0 ha approvato uno schema di regolamento relativo alla &#8220;Istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie&#8221;.<\/p>\n<p>Con il Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 279, il Ministero della Sanit\u00e0 adotta il &#8220;Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione alla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell\u2019articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124&#8221;:<\/p>\n<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\" width=\"80%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"100%\"><span style=\"color: #800000;\"><strong>Art. 5.<\/strong> (esenzione della partecipazione in relazione   a particolari condizioni di malattia). <strong>\u2013 1. Con distinti Regolamenti del   Ministero della sanit\u00e0 da emanarsi ai sensi dell\u2019art. 17, comma 3, della   legge 23 agosto 1988, n.400, sono individuate rispettivamente<\/strong>: a) le   condizione di malattie croniche o invalidanti; <strong>b) le malattie rare<\/strong>. le   condizioni e malattie di cui alle lettere a) e <strong>b)<\/strong> danno diritto   all\u2019esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria   indicate da medesimi regolamenti. Nell\u2019individuare le condizioni di malattia,   il ministro della sanit\u00e0 tiene conto della gravit\u00e0 clinica, del grado di   invalidit\u00e0, nonch\u00e9 della onerosit\u00e0 della quota di partecipazione derivante   dal costo del relativo trattamento.<\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Il suddetto Regolamento \u00e8 teso a (<em>art. 1<\/em>):<\/p>\n<ul>\n<li>disciplinare &#8220;le modalit\u00e0      di esenzione dalla partecipazione al costo delle malattie rare per le      correlate prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli      essenziali di assistenza&#8221;, considerando ciascuna condizione morbosa e      relative complicanze, le prestazioni di elevata frequenza, ed escludendo      dall\u2019esenzione le prestazioni caratterizzanti il percorso diagnostico di      patologie esenti ad eccezione delle malattie rare;<\/li>\n<li>individuare &#8220;specifiche      forme di tutela per i soggetti affetti&#8221;, sottolineando la necessit\u00e0      di garantire la disponibilit\u00e0 dei farmaci orfani e l\u2019erogazione delle      prestazioni assistenziali.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per raggiungere gli scopi sopraindicati il Regolamento prevede l\u2019istituzione di una Rete Nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare (<em>art. 2<\/em>): tale Rete sar\u00e0 costituita da presidi accreditati (preferibilmente ospedalieri) segnalati dalle regioni, tra cui il Ministro della sanit\u00e0 individuer\u00e0 i Centri Interregionali di riferimento per le malattie rare. Sorveglianza e monitoraggio delle malattie rare sono compiti dei Centri interregionali di riferimento (<em>art. 2<\/em>), le informazioni e la documentazione da essi raccolta verranno centralizzate nel Registro Nazionale delle Malattie Rare istituito presso l\u2019Istituto Superiore di Sanit\u00e0 (<em>art. 3<\/em>) (<a href=\"http:\/\/www.malattierare.iss.it\/\">http:\/\/www.malattierare.iss.it<\/a>), al fine di consentire una programmazione nazionale e regionale degli interventi, e regolamentando lo scambio ed il trasferimento di dati sensibili nel pieno rispetto delle leggi sulla privacy (<em>art. 5<\/em>).<\/p>\n<p>Ai fini del riconoscimento del diritto all\u2019esenzione il regolamento individua 284 codici di esenzione riferibili a malattie e\/o gruppi di malattie, afferenti a 47 categorie di malattie (<em>art. 4<\/em>, allegato 1): per i soggetti riconosciuti affetti si prevede l\u2019esenzione, presso i presidi della rete, per prestazioni, prescrivibili secondo criteri di efficacia ed appropriatezza (<em>art. 7)<\/em>, riguardanti accertamento, trattamento ivi compresi i farmaci specifici, monitoraggio e prevenzione delle complicanze, per le malattie rare individuate dal regolamento stesso (<em>art. 6<\/em>).<\/p>\n<h3>Il problema legislativo internazionale dei farmaci orfani<\/h3>\n<p>Nel 1983 il parlamento americano approv\u00f2 l\u2019<em>Orphan Drug Act,<\/em> la prima legge in materia che aveva lo scopo di incentivare in vario modo la ricerca e lo sviluppo dei farmaci orfani.<\/p>\n<p>I punti fondamentali di questa legge sono:<\/p>\n<ol>\n<li>la definizione epidemiologica      di malattia rara come condizione che colpisce meno di 200.000 americani<\/li>\n<li>il <em>market exclusivity<\/em>,      cio\u00e8 il privilegio esclusivo di poter sfruttare il prodotto per sette anni      senza competitivit\u00e0 n\u00e9 per lo stesso farmaco orfano n\u00e9 per lo stesso uso      orfano<\/li>\n<li>la <em>Tax \u2013 credit<\/em> ossia      de-tassazione del 50% sui <em>trial<\/em> clinici umani<\/li>\n<li>la messa a disposizione di      aiuti economici da parte di fonti governative per la realizzazione di      studi clinici<\/li>\n<li>la ri-regolamentazione delle      procedure di immissione in commercio e soprattutto la loro velocizzazione,      senza peraltro venir meno delle garanzie di sicurezza del farmaco.<\/li>\n<\/ol>\n<p>La legge oltre ad essere un successo scientifico, fu un successo economico. Infatti, per 17 anni precedenti a questa legge le industrie sponsorizzarono 34 farmaci, di cui 24 erano farmaci orfani sperimentali.<\/p>\n<p>In sette anni di legge, di 42 farmaci sponsorizzati 39 erano farmaci orfani sperimentali.<\/p>\n<p>Dal 1983 a adesso sono stati designati pi\u00f9 di 900 farmaci e prodotti biologici come farmaci orfani, 743 saranno presto attivi e 182 hanno completato l\u2019iter ricevendo l\u2019approvazione della <em>Food and Drug Administration<\/em>.<\/p>\n<p>Sorprendentemente, non sono state le grosse industrie americane a studiare e a produrre farmaci orfani, ma molte piccole e piccolissime imprese che si sono addirittura specializzate nella produzione di questi prodotti. L\u2019interesse attorno ai farmaci orfani ha aperto un nuovo paradigma, quello dell\u2019evidenza che nicchie di mercato possano, non solo essere d\u2019interesse per l\u2019industria, ma addirittura un elemento di strategia sul quale fondare i propri piani di sviluppo.<\/p>\n<p>Nel 1993 il Giappone modifica il <em>Pharmaceutical Affairs Law<\/em> nel senso dell<em>\u2019Orphan Drug Act<\/em>.<\/p>\n<p>Dopo la legge giapponese, in Australia fu varato un nuovo programma per lo sviluppo dei farmaci orfani seguito da Food and Drug Administration. <em>L\u2019Orphan Drug Act<\/em> serv\u00ec da modello per gli altri stati: nonostante l\u2019indiscusso contributo, la legge americana presenta numerose contraddizioni tanto che nel 1994 venne revisionata. La controversia sulla legge riguardava soprattutto due punti:<\/p>\n<ul>\n<li>market exclusivity<\/li>\n<li>disincentivazioni<\/li>\n<\/ul>\n<p>Grazie all\u2019esclusivit\u00e0 del mercato per sette anni, l\u2019impresa in questione aveva il completo monopolio sul farmaco, aumentando il suo profitto a scapito del prodotto. Con la revisione del 1994 l\u2019esclusivit\u00e0 di mercato fu portata a tre anni con la possibilit\u00e0, fino ad allora esclusa, che due imprese potessero studiare sullo stesso farmaco. Le disincentivazioni erano costituite principalmente da:<\/p>\n<ol>\n<li>il piccolo mercato, che portava      a spese di ritorno d\u2019investimento minori rispetto ai costi d\u2019investimento.      Questo problema poteva essere risolto sfruttando il potenziale di alcuni      farmaci di poter anche essere usati in malattie comuni.<\/li>\n<li>Un buco nei prodotti      brevettati, alcuni dei quali, anche molto conosciuti, hanno fatto cadere      il fatturato totale dal 39% al 29% (1960-1970).<\/li>\n<li>La responsabilit\u00e0 del prodotto.      Maggiore \u00e8 il rischio di effetti collaterali per farmaci orfani.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un paese civile moderno non pu\u00f2 non farsi carico di curare anche i suoi membri pi\u00f9 deboli e lasciare loro la sensazione di essere abbandonati. 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